Poter disporre di un gas refrigerante efficiente e un basso impatto ambientale è una delle sfide di questi anni, ciò anche a causa delle limitazioni che sono giustamente dettate dal regolamento Europeo EU f-gas regulation (517/2014) che prevede una riduzione progressiva e marcata dell’utilizzo dei gas ad effetto serra, allo scopo di ridurre entro il 2050 le emissioni di gas ad effetto serra di circa l’80-95% rispetto ai livelli registrati nel 1990, per limitare l’aumento della temperatura atmosferica di 2°C e contrastare il riscaldamento globale.
Come noto il valore dell’impatto di un gas refrigerante sul riscaldamento globale viene espresso attraverso l’indice GWP (Global Warming Potential) che esprime il potenziale di impatto espresso in kg di CO2 equivalenti, attualmente i gas più utilizzati nel settore condizionamento e refrigerazione (R410A, R134a, R404A) hanno valori di GWP relativamente alti, pari, per esempio, a 2088 nel caso di R410A, questo significa che una perdita di un kilogrammo di R410A in atmosfera produce lo stesso effetto climaltermante di 2088 kilogrammi di CO2.
La soluzione che al momento sembra percorribile è quella di utilizzare l’R32, rispetto al R410A il nuovo refrigerante mantiene un valore di ODP (indica il potenziale di impoverimento dello strato di ozono) è pari a 0; ma il grande vantaggio si ha nel valore del GWP che passa da 2087 a 675 kg di CO2 equivalenti, e quindi l’ R32 è tre volte meno dannoso per l’ambiente rispetto al R410A.
La possibilità di utilizzo di questo gas non rileva importanti differenze rispetto ai requisiti previsti per l’R410, si ha un leggero aumento della pressione nell’impianto e un lieve miglioramento dell’efficienza dell’ordine di circa l’8%-10%, inoltre le eventuali ricariche di refrigerante diventeranno più semplice perché trattasi di un gas puro e non di una miscela. Quindi sarà possibile eseguire rabbocchi di refrigerante senza doversi preoccupare del Glide del refrigerante e dello stato in cui lo stesso si trova all’interno del circuito.
Ma a fronte di tanti elementi positivi esiste una differenza significativa sul grado di infiammabilità dell’R32 che è classificato come A2L, cioè come gas a bassa infiammabilità secondo lo standard ISO 187/2014.
Per giungere a questa classificazione la norma prende in considerazione diversi criteri come il limite inferiore di infiammabilità, il potere calorifico e la velocità di combustione. La classificazione A2L attribuita all’R32, indica che il fluido è caratterizzato da nessuna tossicità (A), e da bassa infiammabilità (L2).
A questo punto, durante la scelta del locale di installazione di impianti con R32 è bene fare attenzione al rischio, rappresentato da una possibile fuga di gas e dal raggiungimento del limite inferiore di infiammabilità di concentrazione di gas in aria. Per essere sicuri di non avere problemi occorre rispettare i valori minimi dimensionali dei locali di installazione, da calcolarsi secondo le indicazioni delle norme di prodotto (EN 60335-2-40:2018) e di impianto (EN378) e che a conti fatti non si discostano in modo sostanziale rispetto alle dimensioni minime necessarie per gli altri gas fluorurati. Tale valutazione ha comunque una importanza fondamentale essendo che la densità dell’R32 è maggiore di quella dell’aria ed una fuga potrebbe accumularsi in ambiente.
E’ stato recentemente pubblicato il DECRETO 23 novembre 2018 inerente le attività commerciali, ove sia prevista la vendita e l’esposizione di beni, con superficie lorda superiore a 400 mq, per la prima volta è stata prevista la possibilità di utilizzare gas refrigeranti classificati A2L secondo ISO 817 nelle aree di vendita ed esposizione comprensive di spazi comuni, accessibili al pubblico, in precedenza alcune regole di prevenzione incendi limitavano la possibilità di utilizzo di gas “infiammabili” all’interno delle attività soggette a controllo.
Attualmente l’R32 può essere utilizzato, nel rispetto delle indicazioni stabilite dalle norme di prodotto e di installazione, nelle seguenti attività::
Strutture turistiche alberghiere. | < 25 posti letto Attività non soggetta a controllo prevenzione incendi, Decreto Ministeriale 14 luglio 2015, relativamente alle attività con meno di 25 posti letto, (ad es. Regola tecnica Titolo III) |
Scuole | < 100 presenze Attività non soggette, nuovo DM 7 agosto 2017, applicabile anche sotto le 100 presenze, applicando la regola tecnica verticale (e orizzontale) |
Asili Nido | Attività soggetta (oltre 30 persone) prendendo come riferimento il Decreto del Ministero dell’Interno 16 luglio 2014 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido. (GU n.174 del 29-7-2014) |
Aerostazioni | Attività soggette, Decreto del Ministero dell’Interno 17 luglio 2014 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle attività di aerostazioni con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 m². (GU n.173 del 287-2014) |
Interporti | Attività soggette, Decreto del Ministero dell’Interno 18 luglio 2014 – Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio degli interporti, con superficie superiore a 20.000 m², e alle relative attività affidatarie. (GU n.173 del 28-7-2014) |
Per ciò che riguarda i requisiti di installazione degli impianti in altre attività soggette a prevenzioni incendi la situazione è la seguente.
D.M. 9 aprile 1994
Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l’esercizio Delle attività ricettive turistico – alberghiere
Attività ricettive con capacità superiore a 25 posti letto –
Attività di nuova costruzione
Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall’esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all’esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo preveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
Attività esistenti
Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali dove sono installati gli impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall’esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale. In alternativa è consentito ridurre la superficie di aerazione dei locali fino ad 1/100 della superficie in pianta del locale a condizione che quest’ultimo sia dotato di un sistema di rivelazione e di segnalazione d’incendio in grado di arrestare il funzionamento dell’impianto.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici.
I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all’esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo preveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
D.M. 19 Agosto 1996
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo.
IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO E VENTILAZIONE
Gli impianti di condizionamento e ventilazione devono essere progettati e realizzati nell’osservanza dei seguenti criteri:
- A) IMPIANTI CENTRALIZZATI
Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non possono essere installati nei locali ove sono ubicati impianti di produzione calore.
I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60, aventi accesso direttamente dall’esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di dispositivo di autochiusura.
L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all’esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferiti al tipo di combustibile impiegato.
Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
D.M. 18 settembre 2002
Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private.
Strutture di nuova costruzione che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o in regime residenziale a ciclo continuativo e/o diurno
5.4.2 – Impianti centralizzati.
- Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
- I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI 60 ed accesso direttamente dall’esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
- L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
- Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all’esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelli delle centrali termiche alimentate a gas.
- Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
- Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
D.M. 26 agosto 1992 Norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica.
Le norme si applicano agli edifici ed ai locali di nuova costruzione o agli edifici esistenti in caso di ristrutturazioni che comportino modifiche sostanziali, i cui progetti siano presentati agli organi competenti per le approvazioni previste dalle vigenti disposizioni, dopo l’entrata in vigore del presente decreto. Si intendono modifiche sostanziali lavori che comportino il rifacimento di oltre il 50% dei solai o il rifacimento strutturale delle scale o l’aumento di altezza.
Scuole con oltre 100 persone–
Impianti di condizionamento e di ventilazione Gli eventuali impianti di condizionamento e di ventilazione possono essere centralizzati o localizzati.
Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili. Negli impianti centralizzati di condizionamento aventi potenza superiore a 75 Kw i gruppi frigoriferi devono essere installati in locali appositi, così come le centrali di trattamento aria superiori a 50.000 mc/h (portata volumetrica).
Le strutture di separazione devono presentare resistenza al fuoco non inferiore a REI 60 e le eventuali comunicazioni in esse praticate devono avvenire tramite porte di caratteristiche almeno REI 60 dotate di congegno di autochiusura.
Le condotte non devono attraversare: – luoghi sicuri che non siano a cielo libero; – vie di uscita; – locali che presentino pericolo di incendio, di esplosione e di scoppio.
L’attraversamento può tuttavia essere ammesso se le condotte sono racchiuse in strutture resistenti al fuoco di classamento almeno pari a quella del vano attraversato.
Qualora le condotte debbano attraversare strutture che delimitano i compartimenti, nelle condotte deve essere installata, in corrispondenza degli attraversamenti almeno una serranda resistente al fuoco REI 60. 1
UFFICI D.M. 22 febbraio 2006
Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici con oltre 25 persone presenti.
Uffici di nuova costruzione con oltre 100 presenze
9.2.2. Impianti centralizzati
- Le unità di trattamento dell’aria e i gruppi frigoriferi non devono essere installati nei locali dove sono ubicati gli impianti di produzione calore.
- I gruppi frigoriferi devono essere installati in appositi locali, realizzati con strutture di separazione di caratteristiche di resistenza al fuoco non inferiori a REI/EI 60 ed accesso direttamente dall’esterno o tramite disimpegno aerato di analoghe caratteristiche, munito di porte REI/EI 60 dotate di congegno di autochiusura.
- L’aerazione nei locali dove sono installati i gruppi frigoriferi non deve essere inferiore a quella indicata dal costruttore dei gruppi stessi, con una superficie minima non inferiore a 1/20 della superficie in pianta del locale.
- Nei gruppi frigoriferi devono essere utilizzati come fluidi frigorigeni prodotti non infiammabili e non tossici. I gruppi refrigeratori che utilizzano soluzioni acquose di ammoniaca possono essere installati solo all’esterno dei fabbricati o in locali aventi caratteristiche analoghe a quelle delle centrali termiche alimentate a gas.
- Le centrali frigorifere destinate a contenere gruppi termorefrigeratori ad assorbimento a fiamma diretta devono rispettare le disposizioni di prevenzione incendi in vigore per gli impianti di produzione calore, riferite al tipo di combustibile impiegato.
- Non è consentito utilizzare aria di ricircolo proveniente da cucine, autorimesse e comunque da spazi a rischio specifico.
In conclusione, il gas R32 ha delle buone caratteristiche tecnologiche, ma deve essere posato con accortezza rispettando le regole di installazione previste. La pubblicazione del Dm 23/11/2018 apre la strada a future modifiche legislative che potrebbero ampliarne il campo di utilizzo come da più parti ampiamente auspicato.