Lun-Ven: 8:30 – 13, 14-17:30
Pubblicato in gazzetta ufficiale il nuovo DPR146/2018 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas)

Dopo lunga attesa, è stato pubblicato nella gazzetta ufficiale della repubblica del 09 gennaio 2019 il nuovo decreto Fgas (DPR 146 del 16 novembre 2018) che abroga il vecchio DPR 43/12 e che attua il Regolamento (UE) n. 517/2014 sui gas fluorurati a effetto serra (F-gas).

Il nuovo decreto entrerà in vigore a partire dal 24 gennaio.

Il decreto, nel definire le modalità attuative nell’ordinamento italiano del predetto Regolamento relativo ai gas fluorurati a effetto serra utilizzati come refrigeranti, agenti estinguenti, espandenti, propulsori e isolanti nelle apparecchiature elettriche:

  • interviene sul sistema di certificazione degli organismi di valutazione e di attestazione di formazione delle persone e sul sistema di iscrizione e implementazione del Registro telematico nazionale per le persone fisiche e per le imprese;
  • istituisce una Banca Dati per la raccolta e la conservazione delle informazioni su tali gas; stabilisce, infine, l’obbligo di formazione delle persone e di certificazione delle imprese
  • individua gli organismi di controllo indipendenti competenti per le procedure di verifica dei dati relativi all’immissione in commercio di apparecchiature precaricate con i gas fluorurati.

Qui di seguito solo poche note riassuntive circa le principali novità introdotte dal decreto 146/18, che interessano il mondo degli installatori e manutentori.

Per quanto attiene il campo della certificazione degli addetti, si amplia il novero delle persone che sono soggette all’obbligo della certificazione, estendendo il campo di applicazione a:

  • smantellamento di impianti fissi di condizionamento, refrigerazione e pompe di calore;
  • installazione, manutenzione, riparazione e smantellamento delle celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero;
  • smantellamento di impianti antincendio;
  • installazione, manutenzione e riparazione di commutatori elettrici.

La più rilevante novità è l’istituzione di una Banca Dati sui gas fluorurati gestita dalle Camere di Commercio alla quale dovranno essere comunicate le vendite di f-gas, delle apparecchiature che li contengono e le attività di assistenza, manutenzione, installazione, riparazione e smantellamento delle stesse. I rivenditori dovranno inserire i dati relativi alle vendite effettuate, compresi i numeri dei certificati, nonché indicazioni sugli utilizzatori finali in caso di precaricate.Imprese e persone fisiche certificate, dall’ottavo mese di entrata in vigore del DPR, entro 30gg dall’installazione di apparecchiature contenenti f-gas dovranno trasmettere per via telematica alla Banca Dati informazioni inerenti operatore, installazione, apparecchiature e gas in essa contenuto.

Stessi adempimenti dovranno svolgere persone ed imprese certificate a partire dall’effettuazione del primo controllo delle perdite, manutenzione, riparazione nonché smantellamento di apparecchiature già installate e per ogni successivo intervento.

Si va quindi nella direzione di una maggiore tracciabilità del gas e degli impianti che lo contengono diventa.

I certificati rilasciati alle persone fisiche e alle imprese  in base ai regolamenti precedentemente in vigore restano validi siano alla loro naturale scadenza per le attività per cui sono stati rilasciati e si intendono conformi al Reg. 2067/15, che sostituisce il vecchio 303/08, esclusivamente per le apparecchiature fisse. È possibile estenderne la validità attraverso la richiesta all’ente di certificazione che rilascia apposita certificazione integrativa, previa verifica dell’esistenza dei requisiti di idoneità per operare su celle frigorifere di autocarri e rimorchi frigorifero. Per un maggiore dettaglio sulle modalità di certificazione e di aggiornamento dei certificati siamo in attesa del Regolamento Tecnico di Accredia. Continuerà ad esiste il registro telematico nazionale per le persone e imprese certificate, gestito dalle camere di commercio, il nuovo decreto introduce una novità in quanto prevede la  cancellazione automatica dal Registro per persone fisiche ed imprese che non conseguono la certificazione entro 8 mesi dall’iscrizione al Registro stesso.

Condividi l'articolo
responsabile-manutenzione-impianto-termico
Previous post
Il responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico
Next post
Utilizzo dell’R32, il punto della situazione dopo la pubblicazione del DECRETO 23 novembre 2018
gas-r32
it_ITItalian