Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n.462 sancisce l’obbligo a carico di qualsiasi datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche l’impianto di messa a terra della propria attività a tutela della sicurezza delle persone. Il D.P.R. 462/2001 precisa inoltre che sono equiparati ai dipendenti i soci, gli apprendisti, gli stagisti, gli allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività.
Le periodicità delle verifiche sono le seguenti:
-2 anni per gli impianti e i dispositivi installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, ambienti con pericolo di esplosione
-5 anni per gli impianti e i dispositivi installati in ambienti privi di particolari rischi.
Con il decreto-legge N. 162 del 30 dicembre 2019 sono state introdotte delle novità importanti riguardanti le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del d.p.r. 462/01.
In particolare, l’articolo 36 del decreto-legge ha previsto l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche degli impianti di messa a terra, inoltre sono state introdotte le seguenti condizioni:
- Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche attraverso l’applicativo web CIVAdi INAIL.
- L’Organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL il 5% della tariffa della verifica.
- Le tariffe per gli obblighi che l’Organismo incaricato applicherà per l’erogazione del servizio di verifica sono quelle indicate nel tariffario ex ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario N.125 della G.U. N.165 del 18 luglio 2005 e successive modifiche.