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Il Decreto del Presidente della Repubblica del 22 ottobre 2001 n.462 sancisce l’obbligo a carico di qualsiasi datore di lavoro di sottoporre a verifiche periodiche l’impianto di messa a terra della propria attività a tutela della sicurezza delle persone. Il D.P.R. 462/2001 precisa inoltre che sono equiparati ai dipendenti i soci, gli apprendisti, gli stagisti, gli allievi e qualunque altra persona presti la propria opera nella suddetta attività.
Le periodicità delle verifiche sono le seguenti:

-2 anni per gli impianti e i dispositivi installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, ambienti con pericolo di esplosione

-5 anni per gli impianti e i dispositivi installati in ambienti privi di particolari rischi.

 

Con il decreto-legge N. 162 del 30 dicembre 2019  sono state introdotte delle novità importanti riguardanti le verifiche periodiche e straordinarie ai sensi del d.p.r. 462/01.

In particolare, l’articolo 36 del decreto-legge ha previsto l’istituzione presso l’INAIL di una banca dati informatizzata delle verifiche degli impianti di messa a terra, inoltre sono state introdotte le seguenti condizioni:

  1. Il datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare all’INAIL il nominativo dell’Organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche attraverso l’applicativo web CIVAdi INAIL.
  2. L’Organismo incaricato della verifica dal datore di lavoro corrisponde all’INAIL il 5% della tariffa della verifica.
  3. Le tariffe per gli obblighi che l’Organismo incaricato applicherà per l’erogazione del servizio di verifica sono quelle indicate nel tariffario ex ISPESL del 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario N.125 della G.U. N.165 del 18 luglio 2005 e successive modifiche.

 

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