Consegna della Dichiarazione di Conformità
In merito alla consegna della documentazione dei lavori (dichiarazione di conformità e progetti) il decreto precisa il modo di comportamento da tenere solo in alcune circostanze.
Queste, fondamentalmente, si possono riassumere in due tipologie:
1. nuovi impianti in edifici esistenti e lavori su impianti in edifici in costruzioni o soggetti a modifichi edili.
2. altre tipologie di interventi rimane l’obbligo della consegna della documentazione dei lavori (dichiarazione di conformità e progetto) direttamente al solo committente.
Come si potrà notare nel commento ai commi dell’articolo, con il decreto scompare l’obbligo di consegna della dichiarazione di conformità alla camera di commercio.
Per il commento a questo comma occorre premettere che ad oggi non è presente nessuna definizione ufficiale del termine “rifacimento” che viene quindi inteso come rifacimento totale di un impianto esistente per uniformità di applicazione rispetto al termine “nuovo impianto” presente nello stesso comma.
Pertanto l’impresa installatrice che ha realizzato il rifacimento totale di un impianto o ha realizzato un nuovo impianto (esclusi gli impianti di sollevamento delle persone), in un edificio esistente e già dotato di certificato di agibilità o abitabilità, deve rilasciare al termine dei lavori la dichiarazione di conformità delle opere eseguite al committente e deposita, entro 30 giorni dalla conclusione dei lavori, presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove ha sede l’impianto, la dichiarazione di conformità ed il progetto.
Quindi, nel caso di realizzazione di un nuovo impianto in un edificio esistente, l’impresa instalaltrice rilascia la dichiarazione di conformità al committente e deposita direttamente una copia della stessa documentazione presso lo sportello unico del comune dove l’intervento è stato effettuato.
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane.
Purtroppo non in tutti i comuni è stato adottato e reso funzionante lo sportello unico, in questi casi la documentazione deve essere consegnata all’ufficio comunale preposto alla ricezione delle pratiche edili o all’ufficio indicato dalle singole amministrazioni comunali.
Nell’immagine seguente è proposta una rappresentazione grafica del percorso.
Per le opere di installazione, di trasformazione e di ampliamento di impianti che sono connesse ad interventi edilizi subordinati a permesso di costruire ovvero a denuncia di inizio di attività, il soggetto titolare del permesso di costruire o il soggetto che ha presentato la denuncia di inizio di attività, deve depositare il progetto degli impianti da realizzare presso lo sportello unico per l’edilizia del comune ove deve essere realizzato l’intervento, contestualmente al progetto edilizio.
Il decreto non precisa, diversamente dalla precedente legislazione, le modalità per il deposito della dichiarazione di conformità per gli edifici nuovi, tuttavia dall’esame degli articoli del decreto e della legislazione vigente, si desume che al termine dei lavori l’impresa installatrice rilasci copia della dichiarazione di conformità al committente (coincide con il soggetto titolare del permesso a costruire); tale dichiarazione deve comprendere tutti gli allegati previsti.
Il soggetto titolare del permesso a costruire o il tecnico abilitato, nel momento della chiusura della pratica edilizia consegna allo sportello unico copia della dichiarazione di conformità completa degli allegati e l’eventuale progetto definitivo.
Lo sportello unico inoltra copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura nella cui circoscrizione ha sede l’impresa esecutrice dell’impianto, che provvede ai conseguenti riscontri con le risultanze del registro delle imprese o dell’albo provinciale delle imprese artigiane.
Nell’immagine seguente è proposta una rappresentazione grafica del percorso.
E’ compito dello sportello unico inoltrare una copia della dichiarazione di conformità alla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura competente per territorio, che provvede a verificare il possesso dei requisiti tecnico professionali dell’impresa e a contestare le eventuali violazioni.
In merito ad un possibile schema di consegna della documentazione, fino ad una eventuale e diversa definizione del termine rifacimento che si considera integrale dell’impianto, nel caso di lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento e trasformazione in edifici esistenti, occorre produrre due dichiarazioni di conformità complete di allegati e una dichiarazione senza allegati. Una copia completa rimane all’impresa.
Una copia completa ed una senza allegati vengono consegnate al committente.
Nel caso di un nuovo impianto o del rifacimento completo di un impianto esistente in edifici esistenti con certificato di abitabilità, vengono prodotte tre dichiarazioni di conformità complete di allegati e due senza allegati.
Una copia completa rimane all’impresa.
Una copia completa ed una senza allegati vengono rilasciate al committente.
Una copia completa ed una senza allegati vengono depositate a cura dell’impresa allo sportello unico del comune.
Nel caso di installazione, trasformazione e ampliamento di impianti connessi ad interventi subordinati al permesso di costruire o DIA vengono prodotte tre dichiarazioni di conformità complete di allegati e due senza allegati.
Una copia completa rimane all’impresa.
Le rimanenti copie vengo rilasciate al committente.
Nel caso di impianti elettrici di cantiere vengono prodotte quattro dichiarazioni di conformità complete di allegati e una senza allegati.
Una copia completa rimane all’impresa.
Tutte le rimanenti copie sono consegnate al committente.