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Nuovo Modello Dichiarazione di Conformità impianti

Analisi modifiche introdotte dal 28/07/2010

 

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 161 del 13/7/10  il testo del decreto 19 maggio 2010 che apporta porta notevoli modifiche alla compilazione della dichiarazione di conformità degli impianti.

In questo articolo sono riportate le osservazioni che scaturiscono da una prima lettura del testo del decreto nella sua formulazione attuale. 

Per facilitare la lettura le parti del decreto odierno sono riportate con caratteri di colore blu, mentre le parti del precedente decreto 37/ 08 sono riportate in colore nero. Occorre precisare che il decreto modifica solo il modello della dichiarazione di conformità che deve rilasciare un’impresa installatrice al termine degli impianti ovvero l’ufficio tecnico interno delle imprese non installatrice che interviene sui propri impianti, e introduce necessariamente anche alcune nuove precisazioni sulla corretta modalità di compilazione della Dichiarazione di Conformità che andranno sicuramente ad incidere sul modo di realizzare gli impianti e le manutenzioni.

La materia è destinata a suscitare molto interesse, molte ulteriori domande  e necessità di chiarimenti che saranno comunicate appena disponibili.

Prima di iniziare l’esame delle modifiche è tuttavia necessario prestare attenzione al fatto che ha  portato il ministero a modificare il quadro legislativo precedente e che deriva dall’obbligo di assicurare la libera circolazioni ed utilizzo dei beni all’interno della Comunità Economica, così come previsto dal  Regolamento (CE)  n.  764/2008  del  9  luglio  2008,  che stabilisce procedure relative all’applicazione di determinate  regole tecniche nazionali a prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato membro e che abroga la decisione n. 3052/95/CE, come poteva essere il caso di alcuni prodotti del settore idrosanitario utilizzati in alcune zone della Comunità sulla base di regole regionali.

Le modifiche introdotte sono sostanzialmente due, un lifting al format e l’inserimento tra gli allegati obbligatori del riferimento alla relazione tecnica di accompagno da utilizzarsi in caso di materiali non soggetti a norme ma previsti da Regole di installazione di altre nazioni. 

1)    Modifiche formali e di sostanza
Nel modulo della dichiarazione di conformità, e in particolare nelle sezioni inerenti la “Dichiarazione” e gli “Allegati obbligatori” non sono più presenti le caselle che permettevano di segnare i casi che di volta in volta ricorrevano. Il nuovo testo quindi prevede che tutti gli elementi, dove applicabili siano “veri” e presenti.

2)    L’Utilizzo di materiali non riconducibili a Norme di prodotto.
 
Viene inserita nella modulistica una nuova voce:
– attestazione di conformità per impianto realizzato con materiali o sistemi non normalizzati (8).
 
Esplicata poi nella relativa Legenda di compilazione nel modo seguente:
8) Se nell’impianto risultano incorporati dei prodotti o sistemi legittimamente utilizzati per il medesimo impiego in un altro Stato membro dell’Unione europea o che sia parte contraente dell’Accordo sullo Spazio economico europeo, per i quali non esistono norme tecniche di prodotto o di installazione, la dichiarazione di conformità deve essere sempre corredata con il progetto redatto e sottoscritto da un ingegnere iscritto all’albo professionale secondo la specifica competenza tecnica richiesta, che attesta di avere eseguito l’analisi dei rischi connessi con l’impiego del prodotto o sistema sostitutivo, di avere prescritto e fatto adottare tutti gli accorgimenti necessari per raggiungere livelli di sicurezza equivalenti a quelli garantiti dagli impianti eseguiti secondo la regola dell’arte e di avere sorvegliato la corretta esecuzione delle fasi di installazione dell’impianto nel rispetto di tutti gli eventuali disciplinari tecnici predisposti dal fabbricante del sistema o del prodotto.

Commento:
Il testo prevede l’obbligo di progettazione dell’impianto indipendentemente dalla sua potenzialità da fascicolare assieme alla Dichiarazione di Conformità quando si utilizzano materiali non soggetti a Norma, ma ammessi dalle regolamentazioni nazionali di taluni paesi. Il progetto dell’impianto deve obbligatoriamente essere redatto da un progettista abilitato (Ingegnere, perito, ecc.) secondo quanto previsto dal DM 37 per la parte di competenza e secondo quanto precisato nella nota di compilazione riportata in legenda alla modulistica per la parte relativa ai materiali impiegati e non soggetti a norma.
Da sottolineare come la sola presenza di un componente non Normato comporta l’obbligo di progettazione dell’intero impianto e come al professionista abilitato sia affidato il compito di eseguire sia un’analisi dei rischi propri del sistema o prodotto (idoneità all’uso), sia specifici (idoneità all’uso nelle specifiche condizioni di installazione), di garantire il raggiungimento di un equivalente livello di sicurezza rispetto alla realizzazione dell’impianto con materiali Normati e tecniche di installazione Normate attraverso la formulazione precisa e puntuale dei requisiti di posa ed utilizzo e di avere sorvegliato la realizzazione dell’opera  e di avere rispettato i disciplinari del fabbricante del sistema o del prodotto.

 
N.B. Nella sezione MODULISTICA/ENERGIA è possibile scaricare il modello compilabile.
 
Allegati:

DECRETO 19 maggio 2010 DICO non installatori.pdf

DECRETO 19 maggio 2010.pdf


La Redazione di Teknologieimpianti.it
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