Con la risoluzione 3/E del 28/01/2010 l’agenzia delle Entrate ribadisce quanto già precisato dal Ministero dello Sviluppo Economico – istituzionalmente competente in materia di interventi per l’efficienza energetica in merito alla detrazione di imposta del 55% riconducibile agli interventi di riqualificazione energetica e cioè che gli stessi non sono cumulabili con eventuali incentivi riconosciuti, per i medesimi interventi, dalle Regioni o dagli enti locali.
Quindi, a partire dal 1° gennaio 2009, chi sostiene le spese per interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’oggetto dell’agevolazione fiscale, deve scegliere se beneficiare della detrazione ovvero fruire di eventuali contributi comunitari, regionali o locali.
Allegati:
Circolare 3E Agenzia delle Entrate del 28/01/2010