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D.M. 37/2008 – installazione di impianti tecnologici – abilitazioni piene e/o limitate

Facendo seguito alle domande presentate da diversi soggetti, incluso le due principali categorie di rappresentanza degli installatori, il Ministero delle Attività Produttive ha recentemente pubblicato la circolare n.3717/C in materia di abilitazioni limitate all’esercizio dell’attività di installazione e manutenzione degli impianti.

La circolare intende fare chiarezza in merito, ma in particolare ha lo scopo di indirizzare l’operato delle Camere di Commercio in materia, che nella pratica avevano evidenziato delle differenze a livello territoriale.

Per effetto del DM 37/08 viene ribadito che un soggetto può essere abilitato a svolgere l’attività di settore quando possiede i necessari requisiti tecnico professionali previsti dal decreto.

Per gli impianti descritti alla lettera A di cui all’art.1, comma 2 (impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica, impianti di protezione contro le scariche atmosferiche nonché gli impianti per l’automazione di porte, cancelli e barriere) può essere consentito di rilasciare sia un’abilitazione per l’intera lettera che un abilitazione parziale, limitata a singole tipologie di impianti, cioè per i soli impianti “di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell’energia elettrica” ovvero limitatamente agli impianti “di protezione contro le scariche atmosferiche” o di quelli “per l’automazione di porte, cancelli e barriere”; è ovviamente possibile ottenere un’abilitazione parziale anche per sole 2 delle 3 tipologie di impianti in parola;

Per gli impianti di cui alla lettera B (impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere) e C (impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione di qualsiasi natura o specie, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali) di cui all’art.1, comma 2, può essere consentita un’abilitazione piena o limitata a singoli tipologie di impianti; ­relativamente agli impianti di cui alla lettera C – l’attività connessa alla realizzazione delle opere di evacuazione dei prodotti della combustione e delle condense e di ventilazione ed aerazione dei locali non può essere separata dall’abilitazione rispetto all’intero settore o alla singola tipologia di impianti (cioè impianti di riscaldamento o di climatizzazione o di condizionamento o di refrigerazione); ne consegue che, l’abilitazione all’installazione degli impianti di riscaldamento ricompre anche la conseguente e imprescindibile abilitazione alla realizzazione delle relative opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione predette; al contrario si rappresenta che non è ammissibile abilitare un soggetto per la sola attività di realizzazione delle opere di evacuazione, di ventilazione e di aerazione in parola, né che le stesse opere vengano realizzate da soggetti non abilitati alla lettera C;

Per le lettere D (impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie) ed E (impianti per la distribuzione e l’utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della combustione e ventilazione ed aerazione dei locali) è invece possibile consentire solo un’abilitazione piena; per gli impianti di cui alla lettera E valgono le stesse considerazioni che sono state formulate, in relazione alle opere di evacuazione, di ventilazione e di areazione;

Per gli impianti di protezione antincendio di cui alla lettera G ( impianti di alimentazione di idranti, gli impianti di estinzione di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevazione di gas, di fumo e d’incendio) viene ribadito che la lettera G è inscindibile e che dunque la relativa abilitazione non può essere attribuita limitatamente ad alcune tipologie di impianto antincendio.

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