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Responsabilità del manutentore

Il 15 ottobre è la data in cui è possibile accendere gli impianti di riscaldamento a Forlì, il Comune dove abbiamo la sede, ed è inevitabilmente la data dove si concentra il massimo del lavoro per le imprese che si occupano di manutenzione, perché contemporaneamente si accendono le lucine rosse delle chiamate di chi non riesce ad accendere la propria caldaia e il personale è sempre insufficiente, ed è per questo motivo che ci soffermiamo un attimo sul manutentore di impianti e sulle responsabilità che esso si assume con il suo intervento.

La manutenzione degli impianti termici può essere eseguita solo da imprese abilitate, a cui lo stato riconosce il possesso di specifiche capacità ed abilità, questo perché è stato riconosciuta l’importanza del lavoro delle imprese abilitate ai fini della sicurezza, del risparmio energetico e del rispetto dell’ambiente.

Chi esegue interventi di manutenzione sugli impianti senza averne le capacità mette a rischio la sicurezza altrui (committente e vicini di casa) e commette il reato di esercizio abusivo della professione, almeno secondo la sentenza n. 909/2008 del 25 gennaio 2008, depositata il 26 gennaio, del Tribunale di Milano, ma il manutentore “legittimo” a quali tipi di quali responsabilità è soggetto?

Riassumendo possiamo dire che esistono responsabilità di tipo civile, responsabilità di tipo penale e responsabilità di tipo “amministrativo/sanzionatorio”:

  • Le responsabilità di tipo civile nascono quando lavorando male si danneggiano i clienti o i terzi o quando non si rispettano i termini di un contratto di manutenzione. Da questo tipo di responsabilità può nascere la necessità di rifondere i danni fatti ai clienti e ai terzi, e per questi casi dovrebbe rispondere l’assicurazione aziendale.
  • Le responsabilità di tipo penali nascono quando l’operato del manutentore crea o permette che si mantengano delle condizioni di pericolo che portano ad un evento prevenuto dalla legge come reato, come ad esempio lo scoppio di una abitazione. Questo tipo di responsabilità è personale, cioè ne risponde colui che ha direttamente operato sull’impianto e potrebbe anche essere un dipendente dell’impresa di manutenzione. Anche l’impresa, nella persona del legale rappresentante o dei soci, potrebbe essere chiamata in causa penalmente, se non dimostra di avere affidato il lavoro ad una persona esperta (formata e capace), posta nelle condizioni di poter operare al meglio avendo a disposizione il tempo necessario all’intervento e gli strumenti e gli attrezzi necessari.
  • Infine le responsabilità di tipo “amministrativo/sanzionatorio” scattano quando un qualsiasi operatore dell’impresa viola una norma per la quale è prevista una sanzione amministrativa, come ad esempi la compilazione errata del libretto di impianto e del rapporto di controllo di efficienza energetica. La sanzione amministrativa è a carico dell’impresa.

Dei tre tipi di responsabilità quella penale è la più severa e coinvolge sia il dipendente che l’impresa. Il titolare per non essere coinvolto deve dimostrare di avere messo in atto tutto quanto in suo potere affinché non si verifichino incidenti, l’aspetto più difficile da dimostrare è la formazione e capacità dell’operatore, è quindi necessario conservare la documentazione dei corsi effettuati e periodicamente svolgere la supervisione dell’operatore, ad esempio riverificando a campione il lavoro svolto.

Attualmente gli incidenti relativi agli impianti a gas vedono pesantemente coinvolti i generatori (più spesso di tipo B) , i sistemi di scarico dei fumi e di ventilazione dei locali, quindi proprio l’abito operativo dei manutentori che in questo momento avviano l’impianto. Dal 2014 è possibile richiedere la certificazione degli operatori che lavoro sugli impianti a gas facendosi riconoscere capacità e conoscenze da organismi di certificazione terzi, questo tipo di certificazione è particolarmente importante per le imprese con dipendenti che operano come installatori e manutentori perché, diversamente dai responsabili tecnici le cui competenze sono accertate dallo stato, per loro non ci sono altri metodi di dare evidenza delle competenze possedute e quindi di distinguere e pesare nel migliore dei modi le responsabilità personali.

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