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D.LGS. 163/19 DECRETO SANZIONI F-GAS

NOVITÀ DAL MONDO FGAS: IN VIGORE DAL 17 GENNAIO IL DECRETO SANZIONI; POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PORTALE FGAS IN OCCASIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IMPRESA PER ATTESTARE I LAVORI FATTI

Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n 163: decreto sanzioni FGAS

E’ stato pubblicato in data 2 gennaio 2020 il D.Lgs 163/19 che sostituisce il precedente D.Lgs 26/2013, destinato ad essere utilizzato alle attività relative agli F-GAS, il decreto punisce le violazioni al Regolamento 517/2014 ed introduce importanti sanzioni amministrative e in alcuni casi prevede conseguenze penali.

Il decreto è applicabile dal 17 gennaio 2020 a seguire si riportano in forma tabellare i principali obblighi sanzionati e i soggetti responsabili.

Nei casi in cui nel decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.

ARTICOLO SOGGETTO VIOLAZIONE SANZIONE
3 Chiunque Rilascio intenzionale in ambiente di FGAS 20.000 – 100.000€
3 Operatore* Rilascio accidentale di gas e non effettuazione degli interventi di riparazione entro 5 giorni dal rilevamento perdite 5.000 – 25.000€
3 Operatore Mancata esecuzione del controllo perdite previsto dal Regolamento 5.000 – 15.000€
4 Operatore Mancata esecuzione del controllo perdite previsto dal Regolamento 5.000 – 25.000€
5 Operatore Mancata adozione di un sistema automatico di rilevamento perdite e comunicazione, per le apparecchiature contenti quantità pario o superiori a 500 000 kg di CO2 equivalenti 10.000 – 100.000€
5 Operatore Mancato controllo annuale del corretto funzionamento dei sistemi automatici di controllo perdite per apparecchiature contenti quantità pario o superiori a 500 000 kg di CO2 equivalenti 10.000 – 100.000€
6 Imprese** o operatori certificati Mancato inserimento nella Banca Dati delle informazioni inerenti le attività FGAS 1.000 – 15.000€
7 Operatore Mancato utilizzo di operatori certificati per lo svolgimento delle attività FGAS 10.000 – 100.000€
7 Operatore
o imprese certificate
Mancato recupero di FGAS contenuto in un contenitore avviato allo smaltimento 7.000 – 100.000€
8 Persone fisiche Svolgimento di attività FGAS senza certificazione 10.000 – 100.000€
8 Imprese Svolgimento di attività FGAS senza certificazione 10.000 – 100.000€
8 Imprese Affidamento di attività FGAS ad imprese non certificate 10.000 – 100.000€
8 Persone fisiche ed imprese Mancata iscrizione al registro telematico degli operatori e delle imprese certificate 150 – 1.000€
9 Imprese Fornitura di FGAS a persone fisiche o imprese non certificate 1.000 – 50.000€
9 Persone fisiche ed imprese Acquisto di FGAS senza essere certificate 1.000 – 50.000€
9 Imprese Vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate ad utilizzatori finali senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente 1.000 – 50.000€
9 Imprese Vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate ad utilizzatori finali senza inserire nel portale FGAS 1.000 – 50.000€
9 Imprese Vendita di FGAS a imprese o persone non certificate 1.000 – 50.000€

OPERATORE», la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore;

**«IMPRESA», la persona fisica o giuridica che:

  1. produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
  2. importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
  3. immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui
    funzionamento dipende da tali gas;
  4. installa, fornisce assistenza, mantiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
  5. è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
  6. produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II;
  7. immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II
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