Lun-Ven: 8:30 – 13, 14-17:30
DM37 Conformità – La Modulistica Parte 1°

Dichiarazione di Conformità

Il decreto precisa che la dichiarazione deve essere rilasciata dopo avere effettuato le verifiche previste dalla norma, comprese quelle di funzionalità; in altre parole l’impianto può essere considerato finito solo dopo che sono state eseguite tutte le opere e tutte le verifiche necessarie; quindi, nel caso di un nuovo impianto, occorre poter disporre dell’energia elettrica, del gas e dell’acqua per eseguire le prove, prima del rilascio della dichiarazione di conformità.

Questa previsione, unitamente alle caratteristiche del mercato edile che tende a richiedere l’emissione della dichiarazione di conformità molto prima che siano attivate le forniture di energia elettrica, gas ed acqua, porterà certamente delle tensioni perché sono poche le imprese edili che sono disponibili a richiedere una fornitura provvisoria per effettuare le prove dell’impianto, ma tutte richiedono sempre la dichiarazione di conformità molto prima l’unità abitativa sia dotata delle relative forniture, perché questo documento è condizione indispensabile per ottenere il certificato di agibilità e quindi diviene indispensabile per poter vendere l’immobile.

L’installatore che rilascia una dichiarazione di conformità senza avere eseguito le prescritte prove di sicurezza e funzionalità si espone a gravi responsabilità personali nel caso in cui l’impianto risulti pericoloso o si verifichi in un incidente, pertanto è sempre suggerito di seguire scrupolosamente il dettato del decreto.

La dichiarazione di conformità deve essere redatta sulla base del modello presente nell’allegato I del Decreto, la dichiarazione di cui all’allegato II deve essere utilizzata solo dalle imprese che gestiscono con proprio personale gli interventi interni di manutenzione. In ogni caso la dichiarazione di conformità deve comprendere la relazione tipologica dei materiali e il progetto del professionista o in alternativa il progetto – schema funzionale dell’impianto.

Si precisa che per le dichiarazioni incomplete il decreto prevede una specifica sanzione.

Se il “progetto” è redatto dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (progetto dell’impresa) l’elaborato tecnico è costituito almeno dallo schema dell’impianto da realizzare, inteso come descrizione funzionale ed effettiva dell’ opera da eseguire, eventualmente integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante le varianti introdotte in corso d’opera.

In questo passaggio risulta evidente la differenza tra il progetto del professionista e lo schema dell’impresa, nel primo caso sono previsti diversi elaborati tecnici, mentre nel secondo la documentazione potrebbe ridursi a una semplice descrizione funzionale dell’impianto.

Il decreto non precisa ulteriormente cosa si intenda con il termine “schema funzionale” perciò nell’individuare dei possibili modi di compilazione, si sono tenuti in considerazione i documenti già pubblicati dall’Uni e dal

CEI per l’applicazione della predente legislazione, i moduli derivanti sono riportati nella parte finale della pubblicazione.

In caso di rifacimento parziale di impianti, il progetto (professionista o impresa), la dichiarazione di conformità e l’attestazione di collaudo, ove previsto, si riferiscono alla sola parte degli impianti oggetto dell’ opera di rifacimento, ma tengono conto della sicurezza e funzionalità dell’intero impianto. Il professionista e/o responsabile tecnico, devono valutare l’impatto delle opere da realizzare sulla sicurezza e funzionalità dell’intero impianto e devono realizzare una modifica compatibile con le caratteristiche dell’impianto base. Quindi se necessario occorrerà anche modificare l’impianto a monte e non semplicemente limitarsi ad effettuare un intervento parziale.

Nella dichiarazione di conformità e nel progetto deve essere espressamente indicata la compatibilità tecnica con le condizioni preesistenti dell’impianto.

Rispetto allo schema funzionale richiesto all’impresa si sottolinea che nel decreto non sono presenti altre indicazioni in merito alle caratteristiche che tale elaborato deve possedere, perciò, fino a diversa interpretazione, vengono considerati attendibili i modelli di schema già proposti dalla Guida CEI 03 e dalla Guida CIG relativa alla compilazione degli allegati alla Dichiarazione di conformità che già furono pubblicate nel periodo di vigenza della legge 46/90. Ci riserviamo di integrare queste considerazioni nel momento in cui saranno pubblicati nuovi riferimenti ministeriali o in cui saranno disponibili le versioni aggiornate delle guide dell’UNI e del CEI.

Tra gli allegati obbligatori alla Dichiarazione di Conformità devono essere inseriti anche i riferimenti alle dichiarazioni di conformità relative ad interventi precedenti o parziali realizzati sull’impianto o i riferimenti alle dichiarazioni di rispondenza rilasciate per impianti antecedenti al 27 marzo 2008.

Nel caso in cui una parte dell’impianto sia realizzata da un’altra impresa, ad esempio per l’installazione del camino, la dichiarazione finale dell’impianto deve riportare i riferimenti della dichiarazione di conformità per la parte già esistente.

La dichiarazione di conformità è rilasciata anche dai responsabili tecnici delle imprese non installatrici utilizzando i modelli di cui all’allegato II.

Se necessario i modelli della dichiarazione di conformità potranno essere modificati con successivo decreto ministeriale.

Il decreto, oltre alla dichiarazione di conformità, introduce un nuovo tipo di documento per attestare il rispetto della regola dell’arte; si tratta della Dichiarazione di Rispondenza che può sostituire la Dichiarazione di Conformità nel caso questa non sia più disponibile, ma solo per gli impianti già esistenti alla data del 27 marzo 2008.

E’ importante sottolineare che la dichiarazione di conformità si riferisce esclusivamente a lavori svolti (ovviamente comprende anche i relativi esami e prove), mentre la dichiarazione di rispondenza si riferisce unicamente ad operazioni di accertamento e verifica. Il decreto in questo caso va a coprire una lacuna della precedente legislazione che non prevedeva espressamente la possibilità di attestare la conformità di un impianto attraverso uno specifico atto tecnico.

Per gli impianti sopra al limite di progetto la dichiarazione di rispondenza è redatta da un professionista iscritto all’albo professionale, che ha esercitato la professione per almeno cinque anni nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Per gli impianti sotto il limite di progetto la dichiarazione di rispondenza è redatta da un soggetto che ricopre, da almeno 5 anni, il ruolo di responsabile tecnico di un’impresa abilitata operante nel settore impiantistico a cui si riferisce la dichiarazione.

Il MSE, con parere del 23/4/2008, afferma che:” Quanto ai quesiti concernenti la dichiarazione di rispondenza, si conferma che il Regolamento consente di ricorrere a tale nuovo strumento qualora la dichiarazione di conformità non sia stata prodotta o non sia più reperibile, assegnandogli una funzione assimilabile a quella della stessa dichiarazione di conformità, vale a dire quella di attestare che l’impianto è conforme alle norme di sicurezza vigenti al momento della loro realizzazione ovvero del loro ultimo adeguamento previsto obbligatoriamente in base a norme sopravvenute.

Condividi l'articolo
dichiarazione-conformità-impianto
Previous post
DM37 – Modulistica
Next post
DM37 Conformità – La Modulistica Parte 2°
impianto-riscaldamento-pavimento-1
it_ITItalian