L’ARTICOLO 36 DEL Decreto legge 162/2019, il famoso milleproroghe, ha introdotto l’obbligo di iscrizione in una banca dati unificate di tutte le attività di verifica svolte sugli impianti elettrici dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs 81/08 art. 84 e dal DPR 462/01.
Come già avviene per le attrezzature di lavoro la banca dati sarà gestita dall’INAIL, il datore di lavoro dovrà
comunicare all’INAIL l’organismo incaricato di effettuare le verifiche, il costo della verifica sarà quello previsto
dal Decreto 7 luglio 2005, il 5% di questi importi sarà utilizzato da INAIL per il mantenimento della banca dati.
L’adozione della banca dati nasce con lo scopo di ridurre l’elusione dell’obbligo di verifica degli impianti elettrici, questo perché si stima che attualmente viene sottoposto a verifica non più del 5% degli impianti che ne avrebbero l’obbligo, rimangono aperte due importanti questioni, al prima è il ruolo del controllo pubblico INAIL, ASL o ARPA, essendo che nel testo dell’articolo sono citati unicamente il termine “Organismo” potrebbe sottendere all’intenzione di far gestire queste verifiche unicamente agli organismi notificati , la seconda questione è legata alla remunerazione economica delle prestazioni che presenta due elementi di criticità nel costo attualizzato all’anno 2005 e al contributo del 5% da porsi a favore dell’INAIL, infatti senza una corretta e attuale remunerazione economica delle verifiche non è pensabile che le stesse seguano in modo completo la corretta prassi esecutiva.