NOVITÀ DAL MONDO FGAS: IN VIGORE DAL 17 GENNAIO IL DECRETO SANZIONI; POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE IL PORTALE FGAS IN OCCASIONE DELLA CERTIFICAZIONE DI IMPRESA PER ATTESTARE I LAVORI FATTI
Decreto legislativo 5 dicembre 2019, n 163: decreto sanzioni FGAS
E’ stato pubblicato in data 2 gennaio 2020 il D.Lgs 163/19 che sostituisce il precedente D.Lgs 26/2013, destinato ad essere utilizzato alle attività relative agli F-GAS, il decreto punisce le violazioni al Regolamento 517/2014 ed introduce importanti sanzioni amministrative e in alcuni casi prevede conseguenze penali.
Il decreto è applicabile dal 17 gennaio 2020 a seguire si riportano in forma tabellare i principali obblighi sanzionati e i soggetti responsabili.
Nei casi in cui nel decreto sono previste sanzioni amministrative resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali quando il fatto costituisce reato.
ARTICOLO | SOGGETTO | VIOLAZIONE | SANZIONE |
3 | Chiunque | Rilascio intenzionale in ambiente di FGAS | 20.000 – 100.000€ |
3 | Operatore* | Rilascio accidentale di gas e non effettuazione degli interventi di riparazione entro 5 giorni dal rilevamento perdite | 5.000 – 25.000€ |
3 | Operatore | Mancata esecuzione del controllo perdite previsto dal Regolamento | 5.000 – 15.000€ |
4 | Operatore | Mancata esecuzione del controllo perdite previsto dal Regolamento | 5.000 – 25.000€ |
5 | Operatore | Mancata adozione di un sistema automatico di rilevamento perdite e comunicazione, per le apparecchiature contenti quantità pario o superiori a 500 000 kg di CO2 equivalenti | 10.000 – 100.000€ |
5 | Operatore | Mancato controllo annuale del corretto funzionamento dei sistemi automatici di controllo perdite per apparecchiature contenti quantità pario o superiori a 500 000 kg di CO2 equivalenti | 10.000 – 100.000€ |
6 | Imprese** o operatori certificati | Mancato inserimento nella Banca Dati delle informazioni inerenti le attività FGAS | 1.000 – 15.000€ |
7 | Operatore | Mancato utilizzo di operatori certificati per lo svolgimento delle attività FGAS | 10.000 – 100.000€ |
7 | Operatore o imprese certificate |
Mancato recupero di FGAS contenuto in un contenitore avviato allo smaltimento | 7.000 – 100.000€ |
8 | Persone fisiche | Svolgimento di attività FGAS senza certificazione | 10.000 – 100.000€ |
8 | Imprese | Svolgimento di attività FGAS senza certificazione | 10.000 – 100.000€ |
8 | Imprese | Affidamento di attività FGAS ad imprese non certificate | 10.000 – 100.000€ |
8 | Persone fisiche ed imprese | Mancata iscrizione al registro telematico degli operatori e delle imprese certificate | 150 – 1.000€ |
9 | Imprese | Fornitura di FGAS a persone fisiche o imprese non certificate | 1.000 – 50.000€ |
9 | Persone fisiche ed imprese | Acquisto di FGAS senza essere certificate | 1.000 – 50.000€ |
9 | Imprese | Vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate ad utilizzatori finali senza acquisire la dichiarazione dell’acquirente | 1.000 – 50.000€ |
9 | Imprese | Vendita di apparecchiature non ermeticamente sigillate ad utilizzatori finali senza inserire nel portale FGAS | 1.000 – 50.000€ |
9 | Imprese | Vendita di FGAS a imprese o persone non certificate | 1.000 – 50.000€ |
*«OPERATORE», la persona fisica o giuridica che esercita un effettivo controllo sul funzionamento tecnico dei prodotti e delle apparecchiature contemplati dal presente regolamento; uno Stato membro può, in circostanze specifiche e ben definite, considerare il proprietario responsabile degli obblighi dell’operatore;
**«IMPRESA», la persona fisica o giuridica che:
- produce, utilizza, recupera, raccoglie, ricicla, rigenera o distrugge gas fluorurati a effetto serra;
- importa o esporta gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono tali gas;
- immette in commercio gas fluorurati a effetto serra o prodotti e apparecchiature che contengono o il cui
funzionamento dipende da tali gas; - installa, fornisce assistenza, mantiene, ripara, verifica le perdite o smantella apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- è l’operatore di apparecchiature che contengono o il cui funzionamento dipende da gas fluorurati a effetto serra;
- produce, importa, esporta, immette in commercio o distrugge i gas elencati nell’allegato II;
- immette in commercio prodotti o apparecchiature contenenti i gas elencati nell’allegato II