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Centrali termiche a gas – quadro legislativo e normativo

A seguire si propone, suddivisi per argomenti, un quadro cronologico della legislazione vigente inerente la realizzazione degli impianti a gas civili extradomestici.

 

SICUREZZA DEGLI IMPIANTI GAS

1971: Il primo atto legislativo specifico per i gas combustibili è la Legge 6/12/1971 n. 1083, che introduce l’obbligo di odorizzare il gas e di realizzare apparecchi e impianti a regola d’arte per la sicurezza e prevede che quanto costruito nel rispetto delle norme per la sicurezza emanate dall’ UNI e approvate con decreto del Ministero dell’Industria del Commercio ed Artigianato (oggi Ministero Sviluppo Economico) è considerato rispondente alla regola d’arte.

1990: con la Legge 46, il legislatore affronta la sicurezza degli impianti ribadendo nuovamente la necessità di realizzare impianti a regola d’arte e prevedendo l’obbligo di documentare la rispondenza alla stessa attraverso l’emissione, da parte dell’installatore, di una apposita “Dichiarazione di Conformità”. Inoltre viene previsto l’obbligo di adeguamento degli impianti preesistenti, l’individuazione dei requisiti delle imprese che potevano realizzare gli impianti, l’obbligo di progetto per gli impianti di maggiore complessità e viene previsto un sistema di verifiche a campione.

1998: Per gli impianti preesistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90, ai fini dell’assolvimento dell’obbligo di adeguamento, trova applicazione anche il Dpr 13/5/1998 n. 218 (regolamento recante disposizioni in materia di sicurezza degli impianti alimentata a gas combustibile per uso domestico), che ha ribadito la scadenza di adeguamento, per gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore della legge 46/90, per il 31/12/1998 il D.M. 26/11/1998 del Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato consistente nell’approvazione della Norma UNI 10738-1998.

2008: La legge 46/90, è abrogata (ad eccezione degli articoli 8, 14 e 16) e sostituita dal D.M. 37/08 che sostanzialmente ne riproduce i contenuti aggiungendovi la possibilità di attestare la conformità agli impianti alle norme esistenti attraverso l’emissione della “Dichiarazione di Rispondenza”, rilasciata previa esecuzione di verifiche e prove.

2004: L’Autorità per l’energia pubblica dal Delibera 40 che prevede una serie di adempimenti in capo al distributore e al venditore di gas combustibile distribuito con condotte e all’utente finale e all’impresa esecutrice degli impianti. La delibera trova immediata applicazione agli impianti Nuovi, per questi impianti è previsto l’invio di una specifica modulistica e degli allegati obbligatori alla dichiarazione di conformità e relativi alle opere realizzate. Il distributore deve procedere ad un accertamento documentale per attestare al rispondenza degli impianti realizzati alle norme tecniche applicabili. La delibera è successivamente sostituita dalla Delibera 40/2014 che vede ampliarsi i casi di applicazione anche agli impianti modificati, inoltre per la parte di impianto per la quale non è disponibile la documentazione dell’installatore, prevede la possibilità di utilizzare un Rapporto tecnico di compatibilità.

2015: Il Decreto ministeriale 30/09/2015 pubblica ai sensi della legge 1083/71 l’elenco aggiornato delle norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza relativamente ai materiali, agli apparecchi, alle installazioni e agli impianti alimentati con gas combustibile e all’odorizzazione del gas.

I decreti e le disposizioni legislative succedutesi dal 1996 ad oggi in materia di impianti a gas ad uso domestico hanno confermato la piena vigenza della legge 1083/71 anche dopo l’entrata in vigore della legge 46/90 e del D.M. 37/08.

 

SICUREZZA ANTINCENDIO

1996: con il D.M. 12/04/1996, viene pubblicata la regola di prevenzione incendi per le centrali termiche a gas. Il decreto costituisce per un lungo periodo di tempo la regola tecnica di riferimento del settore trovando applicazione ad una grande varietà di casi comprese le centrali termiche e le cucine dei ristoranti (e simili). Il decreto definisce i requisiti dei locali di installazione (posizione, compartimentazione, accesso, aerazione) e i requisiti degli impianti.

Con il DPR 151/2011 viene emanato un nuovo Regolamento della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, gli impianti termici sono oggetto di adempimenti crescenti all’aumentare della potenzialità degli impianti. Il DPR 151/2011 supera lo storico Certificato di Prevenzione Incendi, lasciando spazio alle SCIA redatte da tecnici qualificati.

Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate

Appartengono alla Categoria A le attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità e da norme tecniche di riferimento.

Impianti di produzione di calore con potenzialità tra 116 kW e 350 kW.

 

 

 

 

 

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi

Invio al SUAP del progetto dell’opera e una Segnalazione

Certificata di Inizio Attività (SCIA) con allegata la documentazione che attesti la conformità dell’attività realizzata alle materia di sicurezza antincendio.

In caso di modifiche all’attività, dopo i lavori, il titolare deve presentare la SCIA antincendio al SUAP (o allo Sportello Unico per l’Edilizia – SUE) o direttamente al Comando VVF, nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale).

I Vigili del Fuoco effettuano controlli a campione entro

60 giorni e rilasciano, dietro richiesta, una copia del verbale

della visita tecnica

 

Categoria “B”, attività a medio rischio. Rientrano nella Categoria B le attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non   sono da ritenersi ad alto rischio. Impianti di produzione di calore con potenzialità tra 350 kW e 700 kW.

 

 

 

 

Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di autorizzazione di Prevenzione Incendi.

E’ previsto che i Vigili del Fuoco valutino, prima dell’inizio dei lavori, la conformità del progetto ai criteri di sicurezza antincendio. Dopo la costruzione, per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA.

 Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP   o direttamente al Comando VVF , nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale).

 Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVF , nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco.

Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.

Controlli successivi alla SCIA effettuati dai

Vigili del Fuoco, a campione, entro 60 giorni.

 

Categoria “C”, attività a elevato rischio. Nella Categoria C rientrano tutte le attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico gestionale. Impianti di produzione di calore con potenzialità maggiore di 700 kW

 

 

 

 

 

 

 Modifiche a costruzioni e attività già in possesso di

autorizzazione di Prevenzione Incendi.

Nuove costruzioni e nuove attività: Prima dei lavori di costruzione, è prevista la richiesta della valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio (che si ottiene al massimo entro 60 giorni). Per avviare l’attività è sufficiente presentare la SCIA al SUAP.

Se le modifiche non aggravano le condizioni di sicurezza, dopo i lavori, il titolare deve presentare una SCIA al SUAP o direttamente al Comando VVF , nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale).

Se le modifiche aggravano le condizioni di sicurezza, prima dell’inizio dei lavori, il titolare deve presentare al SUAP (o al SUE se necessita di richiesta di permesso a costruire) o direttamente al Comando VVF , nel caso in cui l’attività non sia imprenditoriale, la richiesta di valutazione del progetto, per ottenere il parere dei Vigili del Fuoco. Finiti i lavori, per concludere gli adempimenti antincendio, è necessario, prima di avviare l’attività, presentare una SCIA, corredata dalla documentazione necessaria ai vigili del fuoco per i successivi controlli.

I controlli dei Vigili

del Fuoco sono effettuati sempre, entro 60 giorni.

Infine, con la Circolare 6181/2014 il Ministero dell’Interno precisa che l’uso delle norme tecniche di settore, precisa che la norma UNI 11528 “Impianti a gas di portata termica maggiore di 35kW”, (febbraio 2014), e la norma UNI 8723:2010 “Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare Prescrizioni di sicurezza”, rappresentano la recente evoluzione tecnologica dei, rispettivi aspetti impiantistici, individuandone la regola dell’arte, aprendo in questo modo alla possibilità di utilizzare queste norme per la realizzazione degli impianti nelle centrali termiche.

 

EFFICIENZA ENERGETICA

1993: Viene pubblicato il Dpr. 412 del 26/8/1993 (regolamento recante norme per la progettazione, installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici ai fini del contenimento dei consumi di energia in attuazione dell’art. 4 della legge 9/1/1991 n. 10).

Il decreto, benché specificamente destinato al risparmio energetico, introduce l’obbligo della manutenzione periodica a carico del responsabile dell’impianto e richiede per l’effettuazione della stessa l’intervento di imprese in possesso di specifici requisiti professionali, individuano e ampliano il quadro delle possibili responsabilità da ricercare in occasione degli incidenti. Il testo del decreto viene ampiamente modificato dal Dpr. 551 del 21/12/1999, integrato in epoca più recente dalle disposizioni dei cui la D.Lgs 192/05, D.lgs. 3111/06 dal recente Dpr 59/09 ed infine dal Dpr. 74/2013. Nell’anno 2001 la modifica del titolo V della costituzione ha rafforzato le competenze delle Regioni in materia energetica ed ambientale, da questo sono derivate numerose legislazioni regionali che di volta in volta declinano in modo leggermente differente lo svolgimento dell’esercizio, conduzione e manutenzione degli impianti termici.

2013: Il Dpr 74 modifica il quadro legislativo tracciato dal Dpr 412/93, ma mantiene l’obbligo di effettuazione della manutenzione agli impianti, prevede che le operazioni di manutenzione siano affidate e svolte da imprese in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 37/08, prevede la pubblicazione di un nuovo libretto di impianto. Il libretto di impianto è pubblicato con il successivo D.M. 10/02/2014.

Successivamente, le varie Regioni hanno pubblicato i propri regolamenti in materia di impianti termici ed a questi si rimanda per gli approfondimenti del caso.

 

SICUREZZA APPARECCHI A GAS

1996: Il Dpr 15/11/1996 n.661 (regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE, concernente gli apparecchi a gas), stabilisce i requisiti minimi di sicurezza delle apparecchiature alimentate a gas combustibile in riferimento alle norme UNI – EN armonizzate, immediatamente applicabili ed emesse ai sensi della predetta direttiva o, in mancanza di queste, ai requisiti essenziali elencati nell’allegato I del medesimo. La direttiva originale è stata sostituita nel 2009 dalla 2009/142/CE avente il medesimo campo di applicazione.

Dal 21 aprile 2018 la direttiva 2009/142(CE sarà sostituita dal Regolamento (UE) 2016/426 che ne coprirà totalmente il campo di applicazione

 

SICUREZZA IMPIANTI TERMICI

1975: con il titolo II del D.M. 1/12/1975 viene previsto che gli impianti termici ad acqua calda siano oggetto di una specifica normativa la fine di limitare il rischio di scoppio dei generatori.

1982: Pubblicazione della Raccolta R dove sono definiti i requisiti degli impianti a vaso di espansione aperto e vaso di espansione chiuso. Per questi impianti sono previsti tre momenti di controllo l’esame progetto, la verifica di omologazione, le verifiche periodiche.

2008: Il D.L.G.S 81/08 prevede che il datore di lavoro svolga le verifiche periodiche delle attrezzature di lavoro che possano rappresentare un pericolo, e tra queste sono compresi i generatori di calore con potenzialità uguale o maggiore di 116 kW alimentati con combustibili solidi, liquidi o gassosi e necessari allo svolgimento di processi produttivi (ad esempio il riscaldamento di acqua necessaria ad un impianto di sgrassaggio). La prima verifica periodica deve essere eseguita da INAIL, quelle successiva da ASL, ARPA o soggetti abilitati.

DM 1/12/1975 D.Lgs.81
OGGETTO DEL TITOLO GENERATORI DI CALORE GENERATORI DI CALORE
OGGETTO DI

VERIFICA

IMPIANTI CENTRALIZZATI IMPIANTI COLLEGATI A CICLO PRODUTTIVO
LIMITI DI VERIFICA IMPIANTI CENTRALIZZATI

> 116 kW O > 35 kW IN CONDOMINI C.C.

GENERATORI ALIMENTATI A COMBUSTIBILE, TEMPERATURA ACQUA NON SUPERIORE A QUELLA DI EBOLIZZIONE A PRESSIONE   ATMOSFERICA,IMPIANTI P > 116 kW
AMBITI DI VERIFICA TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO Per impianti collegati a processo produttivo
PERIODICITA’ 5 ANNI 5 ANNI
STRUMENTO NORMATIVO RACCOLTA R RACCOLTA R
AMBITO TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO SPECIFICO PER ATTIVITA’ LAVORATIVE

 

2009: Pubblicazione della revisione della Raccolta R

 

QUADRO NORMATIVO

Quando ci rivolgiamo ad un sarto, ad un imbianchino, ad a un installatore o a chiunque altro per una commessa, gli chiediamo di fare un lavoro a regola d’arte intendendo con questo che il lavoro sia ben fatto, altre volte, con lo stesso intento si richiede un lavoro a norma. A questa regola di buon senso non sfuggono gli impianti a gas per i quali si ritiene garantita la sicurezza quando si eseguono installazioni a regola d’arte, tanto vero che questo presupposto, come visto in precedenza è alla base della legge 6/12/1971 n. 1083, per la quale (art.1) : “tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico ed usi similari devono essere realizzati secondo le regole specifiche delle buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza “.

L’articolo 3 della stessa legge introduce il principio per il quale: “ i materiali , gli apparecchi, le installazioni e gli impianti alimentati con gas combustibile per uso domestico e l’odorizzazione del gas , di cui ai precedenti articoli , realizzati secondo le norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall’Ente nazionale di unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione UNI – CIG , si considerano effettuati secondo le regole della buona tecnica per la sicurezza . Le predette norme sono approvate con decreto del Ministro per l’industria , il commercio e l’artigianato.”

Quindi utilizzare correttamente le norme tecniche nella realizzazione degli impianti a gas consente di rispondere correttamente all’obbligo di realizzare impianti a gas a regola d’arte per la sicurezza.

Anche il DM 37/08 prevede l’obbligo per le imprese installatrici di realizzare gli impianti secondo la regola dell’arte, in conformità alla normativa vigente, precisando che, gli impianti realizzati in conformità alla vigente normativa e alle norme dell’UNI, del CEI o di altri Enti di normalizzazione appartenenti agli Stati membri dell’Unione europea o che sono parti contraenti dell’accordo sullo spazio economico europeo (SEE), si considerano eseguiti secondo la regola dell’arte.

Infine anche la circolare 6181/2014 del Ministero dell’interno sottolinea il fatto che le norme tecniche dell’UNI rappresentano la regola dell’arte utilizzabile per la realizzazione degli impianti nelle centrali termiche e nelle cucine.

Esiste una differenziazione giuridica tra regola dell’arte e norma tecnica, ancorché il precetto di eseguire impianti a regola e quindi sicuri, trova una prima diretta risposta nell’utilizzo delle norme tecniche.

Il mancato utilizzo di una norma tecnica non presuppone automaticamente il fatto che l’impianto non sia stato eseguito a regola d’arte e che lo stesso non sia sicuro (anche se ciò è molto probabile).

La norma tecnica è quindi un riferimento tecnico che mantiene il carattere di applicazione volontaria e non è escludibile l’utilizzo di un’altra regola di buona tecnica; tuttavia occorre che la regola seguita porti al raggiungimento di un livello di sicurezza uguale o superiore alla norma tecnica disponibile.

Infine, occorre precisare, che il concetto di “regola dell’arte” presuppone un costante innalzamento del livello di sicurezza e prestazionale dell’impianto, essendo lo stesso direttamente collegato al grado di sviluppo culturale, tecnico e scientifico della società e quindi in continuo divenire.

Di pari passo alla pubblicazione di nuove leggi e in linea con il costante progresso tecnologico negli anni sono state pubblicate numerose norme tecniche di installazione e di prodotto, nella presente pubblicazione sono illustrate le principali regole di installazione, in relazione ai rispettivi prodotti, che attualmente occorre rispettare per l’installazione a regola d’arte.

A seguire sono riportate solo le principali norme tecniche del settore gas (oggetto della pubblicazione) ed inerenti all’installazioni di impianti. Queste norme a loro volta fanno riferimento ad una notevole quantità di norme di prodotto che pur non essendo elencate devono essere seguite perché collegate in modo univoco alle rispettive norme di impianto.

UNI 7128: 2015
Impianti a gas per uso civile – Termini e definizioni
UNI 11528:2014
Impianti a gas di portata termica maggiore di 35 kW – Progettazione, installazione e messa in servizio.
UNI 8723:2010
Impianti a gas per l’ospitalità professionale di comunità e similare – Prescrizioni di sicure
UNI 11137:2012
Impianti a gas per uso domestico e similare – Linee guida per la verifica e per il ripristino della tenuta di impianti interni – Prescrizioni generali e requisiti per i gas della II e III famiglia
UNI 10845:2018
Impianti a gas per uso domestico – Sistemi per l’evacuazione dei prodotti della combustione asserviti ad apparecchi alimentati a gas – Criteri di verifica, risanamento, ristrutturazione ed intubamento.
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