Le disposizioni contenute nelle Linee Guida si applicano alle Regioni e Province autonome che non hanno adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e rimarranno efficaci fino all’emanazione di strumenti attuativi regionali di certificazione energetica.
Tutte le Regioni e le Province autonome che invece si sono già dotati di strumenti per la certificazione energetica dovranno assicurare un graduale ravvicinamento dei propri strumenti di certificazione alle Linee guida nazionali.
In sintesi le novità del provvedimento:
Attestato di Certificazione Energetica
1) Validità massima di dieci anni, confermata solo se sono rispettate le prescrizioni relative all’efficenza energetica degli impianti di climatizzazione degli edifici.
2) Nel caso di mancato rispetto delle disposizioni l’attestato decade con tempi e modi indicati dalle linee guida.
3) All’attestato di certificazione energetica devono, a corredo, essere allegati tutti i libretti di impianto o di centrale dell’impianto medesimo.
4) Vigi l’obbligo di aggiornamento dell’attestato in caso di: interventi di riqualificazione sopra il 25% della superficie esterna dell’immobile, installazione di sistemi di produzione con rendimenti più alti di almeno il 5% rispetto ai sistemi preesistenti, interventi chepossano ridurre la prestazione energetica dell’edificio. 5) L’attestato di certificazione energetica deve contenere l’informazione in termine di classe energetica globale per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria.
6) Si stabilisce che per gli edifici residenziali la certificazione energetica riguarda il singolo appartamento, indipendentemente dal fatto che il riscaldamento sia centralizzato o individuale.